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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

[7]1. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345 che, estende all'Amministrazione marittima le disposizioni dell'art. 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato marittimo.

[8]2. Decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'art. 4 della legge 20 giugno 1909, n. 365, relativo all'ordinamento amministrativo e contabile della R. marina, e che stabilisce le modalita' da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 29 giugno 1922.

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]DE VITO - PEANO.

[13]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Testo in vigore dal 26 luglio 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-06-29;996~art1 · fonte del testo