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[1]E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che istituisce in Roma, per la durata di anni settanta un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia d'allacciamento, nonche' per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma.

[2]Nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto medesimo, dopo la lettera f) aggiungere:

  • g)due dalla classe operaia, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

[3]Al primo comma dell'articolo 27 del decreto medesimo e' sostituito il seguente:

[4]«Agli stabilimenti industriali di ogni specie, che sorgeranno entro la zona industriale di Roma, ed a quelli che ivi si ampliassero o trasformassero, nonche' per le opere e per gli impianti compiuti per la sistemazione delle vie acquee e la costruzione di vie ferroviarie nella zona industriale stessa, sono estese tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica, fissate nella legge 8 luglio 1904, n. 351, concernente provvedimenti per la citta' di Napoli».

[5]L'articolo 28 del decreto medesimo e' soppresso in applicazione dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1920, n. 1298.

Testo in vigore dal 19 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;441~art1 · fonte del testo