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[1]L'articolo 31 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, e' modificato come segue:

[2]«Le quote di spesa a carico dello Stato di cui ai nn. 1 e 2 lett.

  • n)dell'articolo 18 del presente decreto, stabilite rispettivamente nelle somme di lire 23 milioni e mezzo e di lire 3.600.000, saranno stanziate nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, entro i limiti del fondo autorizzato col decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

[3]«Le quote di spesa a carico dello Stato per la costruzione della ferrovia Roma-Ostia e diramazione, nonche' per la prima dotazione del materiale rotabile e di esercizio, di cui al n. 3, lett. n) del citato art. 18 saranno stanziate nella parte straordinaria, movimento di capitali, dello Stato di previsione sopra menzionato; e nella stessa parte straordinaria, spese effettive, saranno altresi' stanziate le altre quote a carico dello Stato risultanti dalle disposizioni che precedono.

[4]Con decreto del ministro del tesoro sara' provveduto allo stanziamento delle somme occorrenti per lo esercizio 1920-921».

Testo in vigore dal 19 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;441~art2 · fonte del testo