Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I contributi di cui alle lettere m), n), nn. 1, 2 e 3, o), nn. 1, 2 e 3, e q), n. 1, dell'art. 18 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, saranno liquidati in base al costo effettivo delle opere.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 24 marzo 1921.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Giolitti - Peano - Meda - Facta - Alessio.

[6]Visto, Il guardasigilli: Fera.

Testo in vigore dal 19 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;441~art3 · fonte del testo