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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D' ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1917 del termine entro il quale, giusta l'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, e' data facolta' al Governo del Re di provvedere alla iscrizione, nelle rispettive classi, delle vie navigabili.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo Stato, sia inserta nella raccolta ufficiali delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 6 luglio 1922.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]RICCIO.

[11]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Testo in vigore dal 11 luglio 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-07-06;895~art1 · fonte del testo