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[1]Per effetto del riscatto della detta linea, a decorrere dal sedicesimo giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale del Regno, saranno abrogate le tariffe e condizioni dei trasporti, contenute nell'allegato I del capitolato annesso alla primitiva convenzione approvata con la legge 5 aprile 1908, numero 137, e da tale data saranno applicate, per i trasporti dei viaggiatori e delle merci, le tariffe e condizioni dei trasporti in vigore sulla rete di Stato, con la distanza tassabile di chilometri 17 e col cumulo delle distanze.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 6 luglio 1922.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]RICCIO - PEANO.
[6]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 17 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
