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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' convertito in legge il R. decreto in data 13 marzo 1921, n. 254, riguardante la sistemazione di taluni personali civili della R. marina, con le seguenti varianti:

[7]All'art. 14, alle parole: «Il presente decreto ha vigore dal 1° dicembre 1919, per quanto riguarda il personale d'ordine dei RR. arsenali marittimi, e dal 1°luglio 1920 per tutti gli altri personali» sono sostituite le seguenti: «Il presente decreto ha vigore dal 1° dicembre 1919 per quanto riguarda il personale d'ordine dell'Amministrazione marittima e dal 1° luglio 1920 per tutti gli altri personali».

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 30 marzo 1922.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]DE VITO - PEANO.

[12]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Testo in vigore dal 10 aprile 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-03-30;413~art1 · fonte del testo