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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1922 al 16 dicembre 2009. 1263 parole tolte, 20 parole aggiunte in 36 capoversi.

tolto: Con la graduale smobilitazione dei servizi della R. marina e l'avviamento di essi verso il definitivo assetto di pace, gli organici degli ufficiali in servizio attivo permanente dei vari corpi della R. marina saranno successivamente determinati con decreto Reale su proposta del ministro della marina di concerto con quello del tesoro.

tolto: Gli organici definitivi saranno a tempo opportuno sottoposti al Parlamento con legge speciale. Art. 2.

tolto: Gli organici di prima pubblicazione, esclusi quelli delle capitanerie di porto e degli ufficiali del corpo R. equipaggi, dovranno portare complessivamente un totale di ufficiali, inferiore di almeno un quindicesimo al totale degli ufficiali in S. A. P. ammesso dagli organici ora in vigore compresi i ruoli fuori quadro.

tolto: In detti organici, escluso quello delle Capitanerie di porto, non si potra' superare in nessun corpo e in nessun grado il numero degli ufficiali ad esso assegnati dagli organici in vigore compresi i ruoli fuori quadro; pero' il computo dei contrammiragli e sotto ammiragli, nonche' maggiori generali e brigadieri generali sara' fatto cumulativamente per due gradi; cosi' pure il computo dei capitani di fregata e capitani di corvetta e gradi corrispondenti.

tolto: E' fatta eccezione per gli ufficiali subalterni del C. R. E. il cui numero complessivo nel primo organico sara' stabilito in 290.

tolto: Negli organici che saranno successivamente determinati non e' ammesso aumento di sorta in nessun corpo e in nessun grado ma soltanto diminuzioni in relazione alla graduale riduzione dei servizi; fermo restando il computo cumulativo dei contrammiragli sotto ammiragli, nonche' dei capitani di fregata e di corvetta e gradi corrispondenti. Eventuali aumenti in qualche grado debbono essere compensati da equivalenti diminuzioni in gradi piu' elevati dello stesso corpo. Art. 3.

tolto: E soppresso qualsiasi ruolo speciale di ufficiali fuori quadro.

tolto: I Principi Reali che rivestono grado nella Regia marina non sono inclusi nei ruoli organici.

Mostra gli altri 28 capoversi cambiati

tolto: Possono essere collocati fuori quadro con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti:

tolto: a) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare di Sua Maesta' e alle Case militari dei Principi Reali;

tolto: b) il ministro, il sottosegretario di Stato e il segretario generale. Pero' il numero complessivo degli ufficiali ammiragli che potranno essere collocati fuori quadro per effetto di questa disposizione non potra' in nessun caso essere maggiore di due.

tolto: c) gli ufficiali di qualsiasi corpo o grado, messi temporaneamente a disposizione di altri Ministeri in seguito a richiesta di essi per servizi che presumibilmente dureranno oltre sei mesi. In massima i rispettivi Ministeri reintegreranno a quello della marina gli stipendi e le indennita' professionali di tali ufficiali, e provvederanno direttamente al pagamento delle indennita' eventuali.

tolto: d) gli ufficiali di qualsiasi corpo o grado, che il ministro della marina destinera' alla istruzione nautica per servizi speciali o per deficienza di insegnanti civili. Lo stipendio, l'indennita' professionale e le indennita' eventuali di questi ufficiali saranno reintegrati ai competenti capitoli del bilancio della marina, con opportuno passaggio di fondi dai competenti capitoli per l'istruzione nautica.

tolto: e) gli ufficiali medici messi a disposizione del Commissariato di emigrazione per il servizio di R. commissario sui piroscafi che trasportano emigranti e per i relativi servizi direttivi, in esecuzione della legge 17 luglio 1910, n. 538. Il Commissariato di emigrazione reintegrera' al bilancio della marina gli stipendi e le indennita' professionali di questi ufficiali; provvedera' direttamente al pagamento delle indennita' eventuali.

tolto: f) gli ufficiali di vascello S. A. N che ottennero, nel corpo degli ufficiali specialisti direzionali, soppresso con decreto Luogotenenziale 25 agosto 1919, n 1513, promozione prima di ufficiali di vascello piu' anziani, resteranno fuori quadro fino a quando non siano promossi quelli di vascello piu' anziani, e saranno allora riassorbiti.

tolto: Le vacanze costituite dal collocamento di ufficiali fuori quadro saranno coperte entro tre mesi dalla data del collocamento fuori quadro che ha creato ogni singola vacanza; sempre quando, s'intende, nel rispettivo ruolo organico le vacanze cosi' create non siano state coperte per il ritorno in quadro di altri ufficiali fuori quadro o di ufficiali che cessano di essere in aspettativa o in disponibilita'. Gli ufficiali pei quali sono cessati i motivi di collocamento fuori quadro rientreranno nel ruolo organico al loro posto di anzianita', e il ruolo e' considerato temporaneamente aumentato dei numero di posti corrispondenti: non si potra' far luogo a promozione alcuna per i gradi il cui organico e' in tali condizioni, finche' i posti eccedenti non siano tutti assorbiti.

tolto: Gli ufficiali fuori grado sono promossi quando ad essi spetta, secondo il posto che occupano nel quadro di avanzamento: essi passano fuori quadro nel ruolo del nuovo grado. Le vacanze che si formano nel ruolo degli ufficiali cosi' promossi non sono coperte.

tolto: Nulla e' variato al disposto dei Regi decreti-legge in data 10 agosto 1919, n. 1468 e 1475. Art. 4.

tolto: Le eccedenze che si verificheranno nel ruolo organico in vigore di ciascun corpo dovranno essere eliminate entro tre mesi dalla data in cui il ruolo e' andato in vigore. All'uopo si applicheranno in quanto occorra i provvedimenti vigenti per la riduzione degli organici del R. esercito; posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri per chi ha le condizioni; altrimenti aspettativa per riduzione di quadri.

tolto: Per i gradi di contrammiraglio e sotto ammiraglio, per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, nonche' per le coppie di gradi corrispondenti, il computo delle eccedenze da eliminare con l'applicazione delle disposizioni summenzionate sara' fatto cumulativamente per ciascuna coppia di gradi. Art. 5.

tolto: Fino a quando il ruolo organico temporaneo in vigore per ciascun corpo sara' superiore ai ruoli attualmente vigenti, esclusi i ruoli degli ufficiali fuori quadro stabiliti con la tabella di cui al decreto Luogotenenziale n. 216, in data 11 febbraio 1918, alle vacanze che si verificheranno nei vari gradi di ciascun ruolo sara' provveduto come segue:

tolto: 1° nel grado di vice ammiraglio non si coprira' nessuna vacanza;

tolto: 2° nel grado di contrammiraglio e corrispondenti si coprira' soltanto la quarta, ottava vacanza, e, cosi di seguito, lasciando scoperte le prime tre vacanze, e successivamente la quinta, sesta e settima e cosi' di seguito;

tolto: 3° nel quadro di capitano di vascello e corrispondenti si coprira' soltanto la terza, sesta vacanza e cosi' di seguito;

tolto: 4° nei gradi di capitano di corvetta, tenente di vascello e corrispondenti, escluso quello di capitani del corpo R. equipaggi, si coprira' soltanto la seconda vacanza, la quarta e cosi' di seguito;

tolto: 5° nel grado di ufficiale subalterno del corpo R. equipaggi, si coprira' soltanto la quarta vacanza, l'ottava e cosi di seguito, in ciascuna categoria.

tolto: Per l'applicazione di queste disposizioni le frazioni di unita' saranno considerate come unita' intiere in piu'.

tolto: E' abrogato il R. decreto-legge n. 1421, in data 17 luglio 1919, concernente la materia oggetto di questo articolo. Art. 6.

tolto: A coprire le vacanze che eventualmente risultassero nell'applicazione del primo ruolo organico di cui al presente decreto-legge saranno chiamati innanzi tutto gli ufficiali che alla data di andata in vigore di esso si trovassero in aspettativa per riduzione di quadri.

tolto: Detti ufficiali potranno pero' ottenere l'aspettativa per motivi speciali, senza assegni, giusta la facolta' concessa con la legge numero 806, in data 18 luglio 1912, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della R. marina. Art. 7.

tolto: Ad eccezione dell'art. 3, le disposizioni della presente legge avendo ottenuto il loro completo effetto, cessano di aver vigore alla data della sua promulgazione.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 11 giugno 1922.

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: DE VITO - PEANO.

tolto: Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1922-06-11;815~art1 · fonte del testo