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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1646, riguardante le norme per la fornitura dei materiali occorrenti all'Amministrazione dei telefoni, purche' nell'articolo primo del decreto stesso alle parole: «sempre quando cio' sia possibile a giudizio insindacabile dell'amministrazione telefonica dello Stato», siano sostituite le seguenti: «qualora ragioni di particolare convenienza lo suggeriscano come utile all'amministrazione telefonica dello Stato».
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 7 aprile 1921.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Pasqualino-Vassallo.
[11]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 16 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
