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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' convertito in legge il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1646, riguardante le norme per la fornitura dei materiali occorrenti all'Amministrazione dei telefoni, purche' nell'articolo primo del decreto stesso alle parole: «sempre quando cio' sia possibile a giudizio insindacabile dell'amministrazione telefonica dello Stato», siano sostituite le seguenti: «qualora ragioni di particolare convenienza lo suggeriscano come utile all'amministrazione telefonica dello Stato».

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 7 aprile 1921.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]Pasqualino-Vassallo.

[11]Visto, Il guardasigilli: Fera.

Testo in vigore dal 16 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-04-07;414~art1 · fonte del testo