Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2986
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri Reali.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 28 maggio 1922.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]FACTA - LANZA DI SCALEA
[11]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 8 giugno 1922 al 1 agosto 1927
