Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2986
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2986
1Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2986 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "La legge 28 maggio 1922, n. 616, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2276, relativo al reclutamento degli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente dell'arma dei carabinieri Reali, nonche' il R. decreto 25 marzo 1923, n. 753, che apporta aggiunte e varianti alla legge predetta, continueranno ad avere vigore - salvo nella parte che e' stata modificata per effetto dell'art. 12 - fino al 1° agosto 1927, sotto la quale data s'intenderanno abrogati".
Testo in vigore dal 1 agosto 1927 al 16 dicembre 2009
