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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2986

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Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2986 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "La legge 28 maggio 1922, n. 616, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2276, relativo al reclutamento degli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente dell'arma dei carabinieri Reali, nonche' il R. decreto 25 marzo 1923, n. 753, che apporta aggiunte e varianti alla legge predetta, continueranno ad avere vigore - salvo nella parte che e' stata modificata per effetto dell'art. 12 - fino al 1° agosto 1927, sotto la quale data s'intenderanno abrogati".

Testo in vigore dal 1 agosto 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1927

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1922 al 1 agosto 1927. 109 parole tolte in 11 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

tolto: RE D'ITALIA

tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: E' convertito in legge il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri Reali.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 28 maggio 1922.

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: FACTA - LANZA DI SCALEA

tolto: Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2986

    Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2986 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "La legge 28 maggio 1922, n. 616, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2276, relativo al reclutamento degli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente dell'arma dei carabinieri Reali, nonche' il R. decreto 25 marzo 1923, n. 753, che apporta aggiunte e varianti alla legge predetta, continueranno ad avere vigore - salvo nella parte che e' stata modificata per effetto dell'art. 12 - fino al 1° agosto 1927, sotto la quale data s'intenderanno abrogati".

urn:nir:stato:legge:1922-05-28;616~art1 · fonte del testo