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[1]Allegato n. 3.

[2]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[3]RE D'ITALIA

[4]Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

[5]Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennita' eventuali per il R. esercito e successive modificazioni;

[6]Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, per l'esercizio provvisorio del primo semestre dell'anno finanziario 1914-915;

[7]Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1334, che proroga le disposizioni della legge suddetta anche nel secondo semestre 1914-915, sino a quando i singoli stati di previsione non siano stati approvati per legge;

[8]Visto il R. decreto 1° novembre 1914, n. 1206, col quale e' concessa una indennita' giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo dal 1° agosto al 31 dicembre 1914;

[9]Udito il Consiglio dei ministri;

[10]Sulla proposta del Nostro, ministro; segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

[11]Abbiamo decretato e decretiamo:

[12]Art. 1.

[13]Gli ufficiali richiamati dal congedo hanno diritto, con le norme di cui agli articoli seguenti, ad una indennita' giornaliera nella misura sotto indicata:

[14]ufficiale generale, L. 10;

[15]colonnello, tenente colonnello comandante di corpo o capo di servizio L. 7;

[16]tenente colonnello e Maggiore, L. 6;

[17]capitano, L. 5;

[18]tenente, sottotenente e maestro direttore di banda, L. 3,50.

Testo in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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