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[1]Allegato n. 3.
[2]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;
[5]Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennita' eventuali per il R. esercito e successive modificazioni;
[6]Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, per l'esercizio provvisorio del primo semestre dell'anno finanziario 1914-915;
[7]Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1334, che proroga le disposizioni della legge suddetta anche nel secondo semestre 1914-915, sino a quando i singoli stati di previsione non siano stati approvati per legge;
[8]Visto il R. decreto 1° novembre 1914, n. 1206, col quale e' concessa una indennita' giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo dal 1° agosto al 31 dicembre 1914;
[9]Udito il Consiglio dei ministri;
[10]Sulla proposta del Nostro, ministro; segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
[11]Abbiamo decretato e decretiamo:
[12]Art. 1.
[13]Gli ufficiali richiamati dal congedo hanno diritto, con le norme di cui agli articoli seguenti, ad una indennita' giornaliera nella misura sotto indicata:
[14]ufficiale generale, L. 10;
[15]colonnello, tenente colonnello comandante di corpo o capo di servizio L. 7;
[16]tenente colonnello e Maggiore, L. 6;
[17]capitano, L. 5;
[18]tenente, sottotenente e maestro direttore di banda, L. 3,50.
Testo in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
