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[1]Allegato n. 4.
[2]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 330, e successive modificazioni;
[5]Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennita' eventuali per il R. esercito e successive modificazioni;
[6]Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, per l'esercizio provvisorio del primo semestre dell'anno finanziario 1914-915;
[7]Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, che proroga le disposizioni della legge suddetta anche nel secondo semestre 1914-915, sino a quando i singoli stati di previsione non siano stati approvati per legge;
[8]Udito il Consiglio dei ministri;
[9]Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per il tesoro;
[10]Abbiamo decretato e decretiamo:
[11]Art. 1.
[12]Nei giorni in cui e' dovuta agli ufficiali superiori ed interiori del R. esercito l'indennita' di trasferta di 1a o di 2a categoria, a norma del regolamento per le indennita' eventuali, approvato con R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, spetta pure agli ufficiali medesimi una indennita' speciale di L. 2.
Testo in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
