Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. 66 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: L'indennita' decorre dal 1° gennaio al 31 marzo 1915 ed e' dovuta agli ufficiali richiamati dal congedo dal 1° agosto 1914 in poi.

tolto: Agli ufficiali di cui al comma c) dell'art. 2, pero', spetta anche per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1914, ed i subalterni hanno inoltre diritto per tale periodo all'indennita' giornaliera di L. 5, anziche' a quella di L. 3,50.aggiunto: Allegato 3-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1915-04-01;425~allegato-3-art4 · fonte del testo