Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1915
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. 66 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'indennita' decorre dal 1° gennaio al 31 marzo 1915 ed e' dovuta agli ufficiali richiamati dal congedo dal 1° agosto 1914 in poi.
tolto: Agli ufficiali di cui al comma c) dell'art. 2, pero', spetta anche per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1914, ed i subalterni hanno inoltre diritto per tale periodo all'indennita' giornaliera di L. 5, anziche' a quella di L. 3,50.aggiunto: Allegato 3-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1915-04-01;425~allegato-3-art4 · fonte del testo