Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le indennita' stabilite dal presente decreto sostituiscono le normali indennita' di marcia e di accantonamento fissate dal R. decreto 19 aprile 1907, n. 201. Esse non sono neppure cumulabili con l'indennita' stabilita con altro Nostro decreto per gli ufficiali richiamati dal congedo fuori della loro residenza abituale.
[2]Sono sospese, durante le licenze od altre assenze dal servizio, meno nei giorni di assenza per malattia.
Testo in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
