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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]E' convertito in legge il R. decreto 29 aprile 1915, n. 685, con cui e' esteso anche al personale di ruolo delle ferrovie dello Stato il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 20, e dall'ultimo comma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 5 luglio 1917.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]Bianchi R. - Carcano
[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 17 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
