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Da parte sua, a decorrere dalla stessa data, la Spagna applichera' ai prodotti naturali o fabbricati di origine e provenienza italiana i dazi della seconda colonna della tariffa doganale che in qualsiasi tempo fosse in vigore coll'intesa che la stessa tariffa non comportera' l'applicazione dei sopradazi in dipendenza della svalutazione della moneta per i suddetti prodotti di origine e provenienza italiana.

Testo in vigore dal 30 aprile 1923 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1923-02-18;541~art2 · fonte del testo