[1]Le spese dell'Ufficio dell'Unione internazionale sono sostenute in comune dai paesi contraenti. Fino a nuova decisione, non potranno superare la somma di 60 mila franchi all'anno. Questa somma potra' essere aumentata, quando occorra, con semplice decisione di una delle Conferenze, prevedute all'art. 24.

[2]Per determinare il contributo di ciascun paese alla somma totale delle spese, i paesi contraenti e quelli che ulteriormente aderiranno all'Unione sono divisi in sei classi, ciascuna delle quali contribuira' in proporzioni d'un certo numero d'unita', cioe':

[3]1ª classe... 25 unita'

[4]2ª »... 20 »

[5]3ª »... 15 »

[6]4ª »... 10 »

[7]5ª »... 5 »

[8]6ª »... 3 »

[9]Questi coefficienti sono moltiplicati pel numero dei paesi di ciascuna classe e la somma dei prodotti cosi' ottenuti da' il numero di unita' per il quale deve essere divisa la spesa totale. Il quoziente da' l'ammontare dell'unita' di spesa.

[10]Ogni paese, al momento della sua accessione, dichiarera' in quale delle dette classi chiede di essere inscritto.

[11]L'Amministrazione elvetica prepara il bilancio dell'Ufficio e ne sorveglia le spese, fa le anticipazioni necessarie e stabilisce il conto annuale che sara' comunicato a tutte le altre Amministrazioni.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art23 · fonte del testo