[1]Le spese dell'Ufficio dell'Unione internazionale sono sostenute in comune dai paesi contraenti. Fino a nuova decisione, non potranno superare la somma di 60 mila franchi all'anno. Questa somma potra' essere aumentata, quando occorra, con semplice decisione di una delle Conferenze, prevedute all'art. 24.
[2]Per determinare il contributo di ciascun paese alla somma totale delle spese, i paesi contraenti e quelli che ulteriormente aderiranno all'Unione sono divisi in sei classi, ciascuna delle quali contribuira' in proporzioni d'un certo numero d'unita', cioe':
[3]1ª classe... 25 unita'
[4]2ª »... 20 »
[5]3ª »... 15 »
[6]4ª »... 10 »
[7]5ª »... 5 »
[8]6ª »... 3 »
[9]Questi coefficienti sono moltiplicati pel numero dei paesi di ciascuna classe e la somma dei prodotti cosi' ottenuti da' il numero di unita' per il quale deve essere divisa la spesa totale. Il quoziente da' l'ammontare dell'unita' di spesa.
[10]Ogni paese, al momento della sua accessione, dichiarera' in quale delle dette classi chiede di essere inscritto.
[11]L'Amministrazione elvetica prepara il bilancio dell'Ufficio e ne sorveglia le spese, fa le anticipazioni necessarie e stabilisce il conto annuale che sara' comunicato a tutte le altre Amministrazioni.
Testo vigente dal 22 ottobre 1914
