[1]L'Ufficio internazionale accentra le informazioni di qualunque sorta relative alla protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche. Esso le coordina e le pubblica. Procede agli studi di comune utilita' interessanti l'Unione e redige, sulla scorta dei documenti messi a sua disposizione dalle varie amministrazioni, un foglio periodico, in lingua francese, sulle questioni concernenti l'oggetto dell'Unione. I Governi dei paesi dell'Unione si riservano di autorizzare, di comune accordo, l'Ufficio a pubblicare un'edizione in una o piu' lingue, per il caso in cui l'esperienza ne avesse dimostrato il bisogno.

[2]L'Ufficio internazionale deve sempre tenersi a disposizione dei membri dell'Unione per fornire loro, sulle questioni relative alla protezione delle opere letterarie e artistiche, le informazioni speciali di cui potessero abbisognare.

[3]Il direttore dell'Ufficio internazionale fa un rapporto annuale della sua gestione, il quale e' comunicato a tutti i membri dell'Unione.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art22 · fonte del testo