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Miscellanea
Che da' esecuzione, con determinate riserve, alla Convenzione firmata a Berlino il 13 novembre 1908, fra l'Italia e altri Stati, per la protezione della proprieta' letteraria e artistica
Legge 4 ottobre 1914, n. 1114
- Aggiornato al
- 12 luglio 1931
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 34
- Art. 1CONVENZIONE DI BERNA RIVEDUTA per la protezione delle opere letterarie ed artistiche Sua…
- Art. 2L'espressione «opere letterarie ed artistiche» comprende ogni produzione del dominio…
- Art. 3La presente convenzione si applica alle opere fotografiche ed alle opere ottenute con un…
- Art. 4Gli autori che appartengono ad uno dei paesi dell'Unione godono nei paesi diversi da…
- Art. 5Gli appartenenti ad uno dei paesi dell'Unione, i quali pubblichino per la prima volta le…
- Art. 6Gli autori non appartenenti ad uno dei paesi dell'Unione, i quali pubblichino per la…
- Art. 7La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita…
- Art. 8Gli autori di opere non pubblicate che appartengono ad uno dei paesi dell'Unione, e gli…
- Art. 9I romanzi d'appendice, le novelle ed ogni altra opera, sia letteraria, sia scientifica…
- Art. 10Per quanto concerne la facolta' di fare lecitamente degli estratti da opere letterarie od…
- Art. 11Le stipulazioni della presente Convenzione si applicano alla rappresentazione pubblica…
- Art. 12Fra le riproduzioni illecite alle quali si applica la presente Convenzione sono…
- Art. 13Gli autori di opere musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° l'adattamento…
- Art. 14Gli autori di opere letterarie, scientifiche od artistiche hanno il diritto esclusivo di…
- Art. 15Perche' gli autori delle opere protette dalla presente Convenzione sieno considerati…
- Art. 16Ogni opera contraffatta puo' essere sequestrata dalle autorita' competenti dei paesi…
- Art. 17Le disposizioni della presente Convenzione non possono portare pregiudizio di sorta al…
- Art. 18La presente Convenzione si applica a tutte le opere le quali al momento in cui essa entra…
- Art. 19Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono di reclamare l'applicazione di…
- Art. 20I Governi dei paesi dell'Unione si riservano il diritto di stipulare fra loro accordi…
- Art. 21E' conservato l'ufficio internazionale istituito sotto il nome di «Ufficio internazionale…
- Art. 22L'Ufficio internazionale accentra le informazioni di qualunque sorta relative alla…
- Art. 23Le spese dell'Ufficio dell'Unione internazionale sono sostenute in comune dai paesi…
- Art. 24La presente Convenzione puo' essere sottoposta a revisioni allo scopo d'introdurvi…
- Art. 25Gli Stati estranei all'Unione, che assicurano la protezione legale dei diritti formanti…
- Art. 26I paesi contraenti hanno il diritto di accedere in qualunque tempo alla presente…
- Art. 27La presente Convenzione sostituira', nei rapporti fra gli Stati contraenti, la…
- Art. 28La presente Convenzione sara' ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Berlino al…
- Art. 29La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio delle ratifiche e…
- Art. 30Gli Stati che introdurranno nella loro legislazione la durata di protezione di cinquanta…
