Gli appartenenti ad uno dei paesi dell'Unione, i quali pubblichino per la prima volta le proprie opere in un altro paese dell'Unione, hanno, in quest'ultimo paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.
Testo vigente dal 22 ottobre 1914
Gli appartenenti ad uno dei paesi dell'Unione, i quali pubblichino per la prima volta le proprie opere in un altro paese dell'Unione, hanno, in quest'ultimo paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.
Testo vigente dal 22 ottobre 1914
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art5 · fonte del testo