Gli autori non appartenenti ad uno dei paesi dell'Unione, i quali pubblichino per la prima volta le proprie opere in uno di questi paesi, godono in questo paese i medesimi diritti degli autori nazionali, e negli altri paesi dell'Unione i diritti concessi dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art6 · fonte del testo