[1]Gli autori che appartengono ad uno dei paesi dell'Unione godono nei paesi diversi da quello d'origine dell'opera, per le loro opere non pubblicate, o pubblicate per la prima volta in un paese dell'Unione, i diritti che le leggi rispettive concedono attualmente o concederanno in seguito ai nazionali, e cosi' pure i diritti specialmente concessi dalla presente Convenzione.

[2]Il godimento e l'esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalita'; questo godimento e questo esercizio sono indipendenti dalla esistenza della protezione nel paese d'origine dell'opera. Per conseguenza, all'infuori delle stipulazioni della presente Convenzione, l'estensione della protezione, e cosi' pure i mezzi di ricorso garantiti all'autore per salvaguardare i propri diritti, si regolano esclusivamente secondo la legislazione del paese dove e' reclamata la protezione.

[3]Si considera come paese d'origine dell'opera: per le opere non pubblicate, quello cui appartiene l'autore; per le opere pubblicate, quello della prima pubblicazione, e per lo opere pubblicate simultaneamente in vari paesi dell'Unione, quello fra essi la cui legislazione concede la durata di protezione piu' breve. Per le opere pubblicate contemporaneamente in un paese estraneo all'Unione ed in un paese dell'Unione, sara' considerato esclusivamente quest'ultimo came il paese d'origine.

[4]Per opere pubblicate vanno intese, nel senso della presente Convenzione, le opere edite. La rappresentazione di un'opera drammatica o drammatico-musicale, l'esecuzione di un'opera musicale, l'esposizione di un'opera d'arte o la costruzione di un'opera di architettura non costituiscono pubblicazione.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art4 · fonte del testo