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[1]La presente convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno che segue quello dello scambio delle ratifiche, ed avra' la durata di almeno sette anni. Oltre questo periodo la presente convenzione potra' essere messa fuori vigore previa denunzia; pero', benche' denunziata, rimarra' in vigore fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui fu data la denunzia.

[2]Anche in caso di denunzia la presente convenzione sara' applicata senza limitazione nei riguardi dei diritti delle persone colpite da infortunio del lavoro e dei loro aventi causa, cui spettino le indennita' verso le casse indicate nella presente convenzione, in conseguenza di infortuni del lavoro avvenuti fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui fu data la denunzia.

[3]A questa stessa data cessano le attribuzioni conferite alle autorita' consolari ed i diritti e gli obblighi delle casse nei loro reciproci rapporti preveduti nella presente convenzione, salvo il regolamento dei conti che saranno allora pendenti fra le casse stesse e salvo il servizio di tutte le rendite di cui esse avessero in precedenza ricevuto i capitali costitutivi.

Testo in vigore dal 20 luglio 1911 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-06;713~art10 · fonte del testo