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L'esenzione da qualsiasi tassa e diritto e tutti gli altri benefici fiscali concessi dalla legge di uno dei due Stati per i documenti da presentarsi allo scopo di ottenere il pagamento delle indennita', saranno applicati anche nei casi in cui questi documenti servono nell'altro Stato per il pagamento delle indennita', in base alle leggi in esso vigenti.
Testo in vigore dal 20 luglio 1911 al 9 maggio 2025
