Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 1920 al 25 gennaio 1923. Leggi il testo vigente →
[1]Il servizio prestato nel corpo dagli agenti che attualmente ne fanno parte s'intende, ancorche' sianvi interruzioni, ripartito, nel suo insieme, in periodi triennali da considerarsi, agli effetti dell'attribuzione dell'aumento di paga di cui al precedente art. 3 e dei premi di cui al precedente art. 5, come altrettante ferme.
[2]Le ferme in corso s'intenderanno scadere alla fine del triennio volgente, determinato a norma del precedente comma. L'agente pero' cui scade prima di tale epoca la ferma contratta in base al precedente ordinamento ha facolta' di lasciare il servizio.
Testo in vigore dal 10 dicembre 1920 al 25 gennaio 1923
