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[1]Il servizio prestato nel corpo dagli agenti che attualmente ne fanno parte s'intende, ancorche' sianvi interruzioni, ripartito, nel suo insieme, in periodi triennali da considerarsi, agli effetti dell'attribuzione dell'aumento di paga di cui al precedente art. 3 e dei premi di cui al precedente art. 5, come altrettante ferme.
[2]Le ferme in corso s'intenderanno scadere alla fine del triennio volgente, determinato a norma del precedente comma. L'agente pero' cui scade prima di tale epoca la ferma contratta in base al precedente ordinamento ha facolta' di lasciare il servizio. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 gennaio 1923, n. 4, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° aprile 1922, e da tale data sono abrogate le disposizioni della legge 5 dicembre 1920, n. 1708, relative alle paghe e agli aumenti di paga per rafferma per i graduati del Corpo degli agenti di custodia".
Testo in vigore dal 25 gennaio 1923 al 16 dicembre 2009
