Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1920
Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 1923 al 16 dicembre 2009. 72 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La ferma e le rafferme degli agenti di custodia sono triennali.
tolto: Gli agenti non possono contrarre piu' di otto rafferme. Dopo l'ottava rafferma essi restano in servizio sino al compimento dei cinquant'anni d'eta', senza vincolo di ferma.
tolto: Ad ognuna delle prime sei rafferme gli agenti conseguono un aumento di paga di centesimi 50 giornalieri che non vengono assorbiti dagli aumenti conseguiti per effetto di promozioni e sono computabili agli effetti della pensione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1920-12-05;1708~art3 · fonte del testo