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[1]La ferma e le rafferme degli agenti di custodia sono triennali.

[2]Gli agenti non possono contrarre piu' di otto rafferme. Dopo l'ottava rafferma essi restano in servizio sino al compimento dei cinquant'anni d'eta', senza vincolo di ferma.

[3]Ad ognuna delle prime sei rafferme gli agenti conseguono un aumento di paga di centesimi 50 giornalieri che non vengono assorbiti dagli aumenti conseguiti per effetto di promozioni e sono computabili agli effetti della pensione.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1920 al 25 gennaio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-12-05;1708~art3 · fonte del testo