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[1]La ferma e le rafferme degli agenti di custodia sono triennali.
[2]Gli agenti non possono contrarre piu' di otto rafferme. Dopo l'ottava rafferma essi restano in servizio sino al compimento dei cinquant'anni d'eta', senza vincolo di ferma.
[3]Ad ognuna delle prime sei rafferme gli agenti conseguono un aumento di paga di centesimi 50 giornalieri che non vengono assorbiti dagli aumenti conseguiti per effetto di promozioni e sono computabili agli effetti della pensione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 gennaio 1923, n. 4, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° aprile 1922, e da tale data sono abrogate le disposizioni della legge 5 dicembre 1920, n. 1708, relative alle paghe e agli aumenti di paga per rafferma per i graduati del Corpo degli agenti di custodia".
Testo in vigore dal 25 gennaio 1923 al 16 dicembre 2009
