Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. 180 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:
tolto: 1° prestiti in grano, precipuamente a scopo di semina, con le norme che saranno stabilite dal regolamento;
tolto: 2° prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per acquisto di concimi, di sementi, di materie anticrittogamiche, curative o insetticide, di strumenti di lavoro e di scorte. Il Monte potra' pure somministrare direttamente, dietro pagamento in contanti od a credito, gli oggetti indicati;
tolto: I prestiti non possono essere superiori a L. 500 ciascuno e per ciascun sovvenuto, ne' avere durata maggiore di un anno, e sono fatti esclusivamente agli agricoltori, siano essi proprietari di terre, conduttori, mezzadri o enfiteuti. Saranno preferiti i prestiti ai piccoli coltivatori;
tolto: 3° prestiti di attrezzi rurali per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposite tariffe approvate dal Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale e da pagarsi al raccolto;
tolto: 4° acquisto di terreni per rivendita a piccoli lotti quando sia dimostrata l'utilita' delle operazioni.
tolto: Sui prestiti in natura e in denaro i Monti frumentari non potranno esigere un interesse superiore al 5 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art10 · fonte del testo
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