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[1]I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:
[2]1° prestiti in grano, precipuamente a scopo di semina, con le norme che saranno stabilite dal regolamento;
[3]2° prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per acquisto di concimi, di sementi, di materie anticrittogamiche, curative o insetticide, di strumenti di lavoro e di scorte. Il Monte potra' pure somministrare direttamente, dietro pagamento in contanti od a credito, gli oggetti indicati;
[4]I prestiti non possono essere superiori a L. 500 ciascuno e per ciascun sovvenuto, ne' avere durata maggiore di un anno, e sono fatti esclusivamente agli agricoltori, siano essi proprietari di terre, conduttori, mezzadri o enfiteuti. Saranno preferiti i prestiti ai piccoli coltivatori;
[5]3° prestiti di attrezzi rurali per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposite tariffe approvate dal Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale e da pagarsi al raccolto;
[6]4° acquisto di terreni per rivendita a piccoli lotti quando sia dimostrata l'utilita' delle operazioni.
[7]Sui prestiti in natura e in denaro i Monti frumentari non potranno esigere un interesse superiore al 5 per cento.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
