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[1]E' data facolta' al Governo del Re di provvedere con decreto Reale, sentita la Commissione, di cui all'articolo 92, ed il Consiglio di Stato, alla pubblicazione di regolamenti per la esecuzione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 31 marzo 1904.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Giolitti. Ronchetti. L. Luzzatti. Orlando. Tedesco. Rava.

[6]Visto: Il Guardasigilli: Ronchetti.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art104 · fonte del testo

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