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I proventi annuali di ciascun Monte frumentario costituiti dal reddito delle operazioni di cui nell'articolo precedente, devono essere destinati per non oltre la meta' nell'acquisto di nuovo seme selezionato ad incremento del capitale in grano posseduto dal Monte; e della parte rimanente potra' disporre l'amministrazione del Monte nel modo che reputera' praticamente piu' conveniente per l'incremento della istituzione.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
