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[1]I Monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di un presidente e due commissari.

[2]Il presidente e' nominato dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio o per delegazione dal Prefetto; un commissario e' eletto dai venti maggiori contribuenti del Comune per imposta fondiaria, e l'altro e' eletto dal Consiglio comunale.

[3]Qualora la convocazione dei maggiori contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvedera' alla nomina dell'altro commissario.

[4]Nessun amministratore puo' rimanere in ufficio oltre due bienni consecutivi.

[5]Non possono essere membri della Commissione il sindaco e gli assessori del Comune.

[6]L'Amministrazione del Monte registrera' in un libro in carta libera, ma tenuto con le guarentigie di cui agli articoli 23 e 25 del Codice di commercio, l'elenco de' prestiti e delle restituzioni; e ognuno avra' facolta' di prenderne visione e copia.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art12 · fonte del testo

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