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[1]Gli amministratori del Monte frumentario non possono in nessun caso, ne' per interposta persona, avere mutui dal Monte per una somma maggiore di quella stabilita per i mutui di ciascun Monte dal Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale.

[2]Alla scadenza del prestito non e' ammessa alcuna proroga o rinnovazione.

[3]La violazione di queste disposizioni produce l'immediata decadenza dall'amministrazione del Monte e gli amministratori responsabili sono puniti con una ammenda da L. 100 a L. 1000.

[4]L'ammenda, inflitta con decreto prefettizio, e' esigibile coi privilegi fiscali e va ad incremento del patrimonio del Monte.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art13 · fonte del testo

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