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[1]Il capitale di fondazione delle Casse agrarie quando esse non siano costituite da Societa' in nome collettivo, non potra' essere inferiore a L. 3000 e dovra' essere interamente versato.
[2]Se il capitale sia costituito dal Comune o da altri Enti morali, potra' esserne chiesto il rimborso, in tutto o in parte, quando la Cassa abbia formato un fondo di riserva eguale al capitale da restituire.
[3]Il capitale, formato esclusivamente con contribuzioni di privati non potra' mai essere rimborsato per intero, dovendo una parte di esso rimanere a titolo di vincolo sociale.
[4]Sul capitale, in qualsiasi modo costituito, non cono dovuti interessi agli Enti fondatori o ai privati.
[5]Quando non sia possibile costituire il capitale di prima fondazione nei modi sopra indicati, potra' la Cassa provinciale anticipare (a norma dell'art. 1) una somma non inferiore a L. 3000 ne' superiore a L. 5000, da restituirsi quando la Cassa agraria abbia costituito una massa di rispetto eguale al capitale iniziale e in ogni caso in un corso di anni non superiore a 50.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
