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[1]Le anticipazioni della Cassa provinciale alle Casse agrarie non potranno mai essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto.

[2]Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 14 agosto 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art16 · fonte del testo

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