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[1]Le anticipazioni della Cassa provinciale alle Casse agrarie non potranno mai essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto.
[2]Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 14 agosto 1908
