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[1]((Le anticipazioni della Cassa provinciale alle Casse agrarie di regola non potranno essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto. In tali casi eccezionali o previa autorizzazione data con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio, tali anticipazioni potranno raggiungere il doppio del capitale.
[2]Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento)).
Testo in vigore dal 14 agosto 1908 al 16 dicembre 2010
