Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Le Casse agrarie fanno prestiti in denaro agli agricoltori indicati nell'articolo 10 e per gli scopi seguenti:
[2]1° per la raccolta;
[3]2° per la coltivazione;
[4]3° per le sementi;
[5]4° per i concimi;
[6]5° per le materie anticrittogamiche curative o antisetticide;
[7]6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.
[8]I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere superiori a L. 1000, ne' avere durata maggiore di un anno.
[9]I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e quelli per l'acquisto di macchine possono giungere i primi a L. 2000, per la durata di due anni; i secondi a L. 3000, per la durata di tre anni.
[10]L'interesse sui prestiti non potra' essere superiore al 5 per cento.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
