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[1]Il patrimonio della Cassa provinciale di credito agrario e' formato:
[2]1° di una somma di L. 2,000,000 che sara' prelevata dagli avanzi resultanti dai conti consuntivi degli esercizi 1903-904 e 1904-905.
[3]Tale fondo sara' somministrato in tre rate annuali.
[4]E' data facolta' al Governo, quando gli accennati avanzi fossero altrimenti impegnati, di provvedere in modo diverso alla somministrazione integrale de' due milioni.
[5]Su questo fondo per dieci anni, dalla data dell'ultimo versamento, la Cassa provinciale non corrispondera' alcun interesse allo Stato: dall'undecimo anno in poi, e per la durata di 50 anni, corrispondera' l'interesse del 2 per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvedera' al rimborso, con le norme che saranno fissate dal regolamento;
[6]2° di tutti i terreni disponibili patrimoniali dello Stato esistenti in Basilicata, non boschivi, e della provincia;
[7]3° di tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi dei medesimi.
[8]Tali terreni, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi alle Societa' cooperative legalmente riconosciute o ai privati che ne facessero domanda, con le norme stabilite nei successivi articoli 25 e 26 e nel regolamento.
[9]La concessione ai privati che non siano fra i confinanti si fara' in base ad asta e solo dopo due esperimenti di asta deserta si potra' fare a trattative private.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
