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[1]La Cassa provinciale, i Monti frumentari e le Casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale esercitera' la sua vigilanza sopra i detti Istituti nei modi e con le forme che saranno stabiliti nel regolamento.

[2]Il Ministero destinera' uno speciale ispettore con l'incarico di promuovere il riordinamento dei Monti frumentari o la loro costituzione e quella delle Casse e de' Consorzi agrari nei Comuni della Provincia e di sorvegliarne ed assicurarne il funzionamento. L'ispettore avra' sede nel capoluogo e rappresentera' il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, nel Consiglio d'amministrazione della Cassa provinciale, di cui nell'art. 4.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 25 luglio 1919

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art21 · fonte del testo

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