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[1]((La Cassa provinciale, i Monti frumentari e le Casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero per l'agricoltura, il quale esercitera' la sua vigilanza sopra i detti Istituti nei modi e con le forme da stabilirsi col regolamento.

[2]La vigilanza da esercitarsi sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie, nonche' sui Consorzi agrari in quanto abbiano relazione di affari con la Cassa provinciale, potra' essere delegata al direttore dalla Cassa provinciale.

[3]Le spese relative alla vigilanza, comprese le indennita' di missione, fanno carico sul fondo stanziato nello stato di previsione delle spese del Ministero dell'agricoltura al cap. 9, che viene aumentato a lire trentamila.

[4]Quando la vigilanza e' delegata al direttore, le spese sono a carico della Cassa provinciale)).

Testo in vigore dal 25 luglio 1919 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 1919

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1904 al 25 luglio 1919. 67 parole tolte, 83 parole aggiunte in 4 capoversi.

La Cassa provinciale, i Monti frumentari e le Casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero tolto: d'Agricoltura, Industria e Commercio, aggiunto: per l'agricoltura, il quale esercitera' la sua vigilanza sopra i detti Istituti nei modi e con le forme tolto: che saranno stabiliti nel aggiunto: da stabilirsi col regolamento.

tolto: Il Ministero destinera' uno speciale ispettore con l'incarico di promuovere il riordinamento dei Monti frumentari o la loro costituzione e quella delle Casse e de' Consorzi agrari nei Comuni della Provincia e di sorvegliarne ed assicurarne il funzionamento. L'ispettore avra' sede nel capoluogo e rappresentera' il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, nel Consiglio d'amministrazioneaggiunto: La vigilanza da esercitarsi sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie, nonche' sui Consorzi agrari in quanto abbiano relazione di affari con la Cassa provinciale, potra' essere delegata al direttore dalla Cassa provinciale.

aggiunto: Le spese relative alla vigilanza, comprese le indennita' di missione, fanno carico sul fondo stanziato nello stato di previsione delle spese del Ministero dell'agricoltura al cap. 9, che viene aumentato a lire trentamila.

aggiunto: Quando la vigilanza e' delegata al direttore, le spese sono a carico della Cassa provincialetolto: , di cui nell'art. 4.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art21 · fonte del testo

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