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[1]((La Cassa provinciale, i Monti frumentari e le Casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero per l'agricoltura, il quale esercitera' la sua vigilanza sopra i detti Istituti nei modi e con le forme da stabilirsi col regolamento.
[2]La vigilanza da esercitarsi sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie, nonche' sui Consorzi agrari in quanto abbiano relazione di affari con la Cassa provinciale, potra' essere delegata al direttore dalla Cassa provinciale.
[3]Le spese relative alla vigilanza, comprese le indennita' di missione, fanno carico sul fondo stanziato nello stato di previsione delle spese del Ministero dell'agricoltura al cap. 9, che viene aumentato a lire trentamila.
[4]Quando la vigilanza e' delegata al direttore, le spese sono a carico della Cassa provinciale)).
Testo in vigore dal 25 luglio 1919 al 16 dicembre 2010
