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[1]Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio aprira' ogni anno due concorsi a premio, uno fra i Consorzi agrari che si siano costituiti con un capitale iniziale interamente versato di L. 10,000 almeno; l'altro fra le Casse agrarie che si siano costituite nella forma di Societa' in nome collettivo a responsabilita' illimitata.

[2]Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi e' stanziata nel bilancio della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, la somma di L. 10,000 all'anno (n. 13 della tabella A).

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 14 agosto 1908

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art24 · fonte del testo

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