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[1]((Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio aprira' ogni anno due concorsi a premi, uno fra i Consorzi agrari chi siano costituiti da almeno un anno con un capitale iniziale intieramente versato non minore di L. 3000; l'altro tra le Casse agrarie costituite in qualsiasi forma, da almeno un anno.
[2]Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi e' stanziata nel bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio la somma di L. 10,000 all'anno (n.13 della tabella A))).
Testo in vigore dal 14 agosto 1908 al 16 dicembre 2010
