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In tutte le enfiteusi in perpetuo fra privati, che si stipulino nella provincia di Basilicata, sara' ammessa la rinunzia per 60 anni al diritto di affrancazione di cui all'art. 1564 del Codice civile, a condizione che:

  • a)la prima concessione sia fatta a chi lavori direttamente e personalmente il fondo;
  • b)il fondo abbia una estensione non superiore ai 15 ettari.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art28 · fonte del testo

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