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[1]Ai proprietari delle case coloniche, che saranno costruite dopo la pubblicazione della presente legge, oltre all'esenzione dell'imposta di cui all'art. 79, potra' essere dato dal Ministero di Agricoltura, nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio come alla tabella A n. 6, un premio di costruzione non superiore ad un quarto del costo effettivo di ciascun fabbricato, risultante da un atto di collaudazione fatto, per incarico del Commissario civile, da uno dei professori od assistenti delle cattedre ambulanti e da un ingegnere del Genio civile.
[2]In ogni caso, il premio di costruzione non sara' superiore alle lire mille.
[3]La somma per i premi che non fosse assegnata durante un esercizio, sara' aggiunta allo stanziamento dell'esercizio futuro; e nel caso che il numero dei fabbricati costruiti risultasse superiore ai premi disponibili, questi saranno conferiti per ordine cronologico dall'accettazione delle domande per parte del Ministero di Agricoltura.
[4]Le norme per la presentazione delle domande e dei documenti di corredo, per l'ammisione al godimento dei premi, e le modalita' di costruzione dei fabbricati, saranno stabilite nel regolamento.
[5]Le case coloniche dovranno costruirsi secondo tipi approvati dal Consiglio del Commissariato, intesi i titolari delle cattedre ambulanti di agricoltura.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 14 agosto 1908
