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[1]Ai proprietari delle case coloniche, che saranno costruite dopo la pubblicazione della presente legge, oltre all'esenzione dell'imposta di cui all'art. 79, potra' essere dato dal Ministero di Agricoltura, nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio come alla tabella A n. 6, un premio di costruzione non superiore ad un quarto del costo effettivo di ciascun fabbricato, risultante da un atto di collaudazione fatto, per incarico del Commissario civile, da uno dei professori od assistenti delle cattedre ambulanti e da un ingegnere del Genio civile.
[2]In ogni caso, il premio di costruzione non sara' superiore alle lire mille. 4
[3]La somma per i premi che non fosse assegnata durante un esercizio, sara' aggiunta allo stanziamento dell'esercizio futuro; e nel caso che il numero dei fabbricati costruiti risultasse superiore ai premi disponibili, questi saranno conferiti per ordine cronologico dall'accettazione delle domande per parte del Ministero di Agricoltura.
[4]Le norme per la presentazione delle domande e dei documenti di corredo, per l'ammisione al godimento dei premi, e le modalita' di costruzione dei fabbricati, saranno stabilite nel regolamento.
[5]Le case coloniche dovranno costruirsi secondo tipi approvati dal Consiglio del Commissariato, intesi i titolari delle cattedre ambulanti di agricoltura.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 luglio 1908, n. 445
4La L. 9 luglio 1908, n. 445 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il limite massimo del premio di costruzione che il Ministero di agricoltura, industria e commercio potra' assegnare ai proprietari delle case coloniche, costruite dopo la pubblicazione della legge 31 marzo 1904, n. 140, di cui all'art. 34 di detta legge, e' elevato a L. 1500, fermo rimanendo il relativo stanziamento in bilancio autorizzato al n. 6 della tabella A allegata alla legge medesima".
Testo in vigore dal 14 agosto 1908 al 16 dicembre 2010
