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[1]Colla somma annuale stabilita al n. 15 dell'allegata tabella A, il Ministero di agricoltura, industria e commercio provvedera' direttamente al rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato, provinciali e comunali, siano questi ultimi patrimoniali o demoniali ex-feudali, che fossero compresi nella zona vincolata. Si provvedera' pure colla stessa somma alla costruzione delle case di guardia, delle siepi o delle stradelle che fossero necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi.
[2]La spesa sara' ripartita per cinque sesti a carico dello Stato e per un sesto a carico della provincia per la quale e' obbligatoria.
[3]Tutti i terreni rimboschiti a cura del Governo, provinciali e comunali, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali, formeranno parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, delle foreste demaniali inalienabili. Pero' la rendita netta della loro razionale utilizzazione andra' a vantaggio della Cassa provinciale di credito agrario, per i beni demaniali dello Stato e provinciali; e a vantaggio dei Monti frumentari, per i beni comunali patrimoniali, fatta deduzione della precedente rendita, percepita dalla provincia o dai comuni, che continueranno a riscuoterla.
[4]A tale effetto il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, provvedera' a suo tempo al reparto della rendita netta di cui sopra, ai termini del regolamento.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 28 ottobre 1917
