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[1]Colla somma annuale stabilita al n. 15 dell'allegata tabella A, il Ministero di agricoltura, industria e commercio provvedera' direttamente al rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato, provinciali e comunali, siano questi ultimi patrimoniali o demoniali ex-feudali, che fossero compresi nella zona vincolata. Si provvedera' pure colla stessa somma alla costruzione delle case di guardia, delle siepi o delle stradelle che fossero necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi.
[2]La spesa sara' ripartita per cinque sesti a carico dello Stato e per un sesto a carico della provincia per la quale e' obbligatoria. 7
[3]Tutti i terreni rimboschiti a cura del Governo, provinciali e comunali, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali, formeranno parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, delle foreste demaniali inalienabili. Pero' la rendita netta della loro razionale utilizzazione andra' a vantaggio della Cassa provinciale di credito agrario, per i beni demaniali dello Stato e provinciali; e a vantaggio dei Monti frumentari, per i beni comunali patrimoniali, fatta deduzione della precedente rendita, percepita dalla provincia o dai comuni, che continueranno a riscuoterla.
[4]A tale effetto il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, provvedera' a suo tempo al reparto della rendita netta di cui sopra, ai termini del regolamento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1605, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "La spesa occorrente pei lavori di cui all'art. 45 della legge 31 marzo 1904, n. 140, a favore della Basilicata ed all'art. 76 della legge 25 giugno 1906, n. 255, a favore della Calabria, e quella per la ricostituzione dei boschi deteriorati di natura demaniale ex-feudale saranno a totale carico dello Stato".
Testo in vigore dal 28 ottobre 1917 al 16 dicembre 2010
